L’attività di vigilanza volta a garantire la qualità dei medicinali presenti sul mercato, viene svolta attraverso la gestione delle segnalazioni riguardanti la presenza di difetti in uno o più lotti di medicinali o materie prime.
Conformemente a quanto disposto dal D.M. 27-02-2001 le segnalazioni riguardanti i difetti di qualità sono trasmesse all’Ufficio Qualità dei Prodotti e Contrasto al Crimine Farmaceutico da farmacie private o comunali, territoriali (ASL) o ospedaliere, medici operatori sanitari, aziende produttrici o titolari di autorizzazione all’immissione in commercio, dall’Istituto Superiore di Sanità, da diversi uffici AIFA (Ispezioni e Autorizzazioni GMP medicinali e Ispezioni e Autorizzazioni GMP Materie Prime, Farmacovigilanza per i casi di reazioni avverse correlabili a difetti di fabbricazione), nonché dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e da altre Autorità nazionali dei Paesi UE o con cui sussistano accordi di mutuo riconoscimento.
I privati cittadini possono segnalare solo ed esclusivamente tramite il proprio farmacista, medico, ASL o Ospedale.
I difetti oggetto di segnalazione vengono classificati in funzione della loro gravità e pericolosità in tre classi (conformemente al “Compilation of Community Procedure on Inspection and Exchange of Information” – EMA/INS/GMP/572454/2014 Rev 17 ).
Classe |
Caratteristiche |
Comunicazione |
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Classe I
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difetti che costituiscono potenziale rischio per la vita o che potrebbero causare grave rischio per la salute e che devono essere notificati entro 24 ore, dall’ effettiva conferma del difetto |
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Allerta rapido in tutti i paesi |
Classe II
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difetti che potrebbero causare malattia o cattivo trattamento da notificare mediante Allerta Rapido agli Stati Membri e agli Stati con cui vige un Accordo di Mutuo Riconoscimento nei quali sia stato distribuito il lotto, anche per importazione e distribuzione parallela. |
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Allerta rapido solo nei paesi dove il lotto è stato distribuito |
Classe III |
difetti che non costituiscono un rischio significativo per la salute ma per i quali è stato predisposto un ritiro per ragioni non comprese nelle classi I e II |
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Nessun Allerta rapido |
Se il difetto accertato rappresenta un serio rischio per la salute, vengono disposti provvedimenti restrittivi ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 219/2006 e, laddove opportuno, si procede con la diffusione di comunicazioni sia attraverso il portale AIFA che attraverso i media.
Qualora il farmaco prodotto sul territorio nazionale, oggetto di segnalazione, sia stato commercializzato anche in altri Stati Membri dell’Unione, viene diffuso un Alert a livello internazionale attraverso il Rapid Alert System (RAS), la rete per lo scambio di informazioni tra stati membri.
Provvedimenti
Conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 219/2006, AIFA adotta i provvedimenti restrittivi a tutela della salute pubblica.
I provvedimenti sono notificati da AIFA al Comando T.S. – NAS.
Un ulteriore misura a tutela della salute è il sequestro, che può essere disposto da AIFA o d’iniziativa dal NAS, e prevede una serie di misure, quali la sigillatura delle confezioni e la consegna in custodia fiduciaria gratuita presso il responsabile della struttura in cui si trova il medicinale oggetto del provvedimento. A quest’ultimo, può far seguito un provvedimento di dissequestro, adottato da AIFA o dall’Autorità giudiziaria, attraverso il quale può essere disposto il riutilizzo o la distruzione del medicinale.
I Titolari di AIC possono procedere a ritiri volontari di lotti di medicinali ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 219/2006 dandone opportuna comunicazione all’AIFA che prende atto di quanto comunicato e avalla i ritiri.
sitografia:
anzianiincasa* 29 gennaio 2018
AIFA/Nota informativa importante su medicinali contenenti fluorochinoloni