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Vasche da bagno per anziani e disabili

Vasche da bagno per anziani e disabili

non puoi più detrarle? Ecco come fare

Lo scorso marzo l’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare in cui, rispondendo a un quesito, ha dichiarato che le spese sostenute per la sostituzione della vasca da bagno con una dotata di sportello apribile o con box doccia di pari ampiezza, non rientrano tra le spese detraibili come ristrutturazione edilizia. Non ci rientrano nemmeno se la sostituzione è stata fatta perché tu o un tuo familiare avete problemi a muovervi.

La forte richiesta di mercato ha generato intorno alle ristrutturazioni dei bagni un business milionario, con l’effetto che sui media si sono moltiplicate le promozioni più disparate. L’esempio lampante è quello di una nota ditta il cui suo spot, onnipresente su ogni canale, propone a prezzi stracciati proprio la sostituzione della vasca con una nuova dotata di sportello o con un box doccia, sfruttando la leva della detrazione 50% per spingere all’acquisto l’inconsapevole spettatore. «E con la detrazione 50% recupererete la metà della spesa. Ma affrettatevi, perché sta per scadere!», recitava il famoso testimonial nella promo dello scorso anno. E in quella del 2016 egli ribadisce per ben due volte che la detrazione 50% è un grandissimo vantaggio per risparmiare su questo lavoro.

Le Entrate esordiscono confermando che la detrazione 50% spetta sia per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che per l’eliminazione delle barriere architettoniche, tanto su unità immobiliari singole che sulle parti comuni dei condomini.

Spiegano, poi, di aver interpellato il Ministero delle Infrastrutture per avere conferma sul giusto inquadramento di questo genere di interventi secondo la normativa tecnica vigente. Quest’ultimo ha risposto rifacendosi a quanto disposto dal DM n. 236 del 1989 (“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”), sostenendo che la sostituzione della vasca con un’altra dotata di sportello apribile o con un box doccia, pur non aderendo perfettamente ai requisiti di accessibilità indicati nel decreto, può ritenersi finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche perché utile a ridurre «gli ostacoli fisici fonti di disagio per la mobilità di chiunque e di migliorare la sicura utilizzazione delle attrezzature». In merito alla classificazione dell’opera, il Ministero conferma che si tratti di manutenzione ordinaria, in quanto mirata al mantenimento di finiture e non di parti strutturali di un immobile.

Sulla base delle suddette precisazioni, sembrerebbe che la sostituzione della vasca con sanitari più accessibili sia comunque detraibile al 50%. Ma il Fisco non è dello stesso parere. Infatti, nel seguito della sua risposta, conferma la non ammissibilità al bonus, sia per il fatto che si tratti di manutenzione ordinaria, non ammessa per le singole unità immobiliari, sia perché non si realizza una perfetta corrispondenza dell’intervento con il contenuto del DM n. 236 del 1989 e, aggiunge, neppure con quello della legge n. 13 del 1989 (“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”).

Infine ricorda che se la sostituzione della vasca avviene nell’ambito di lavori di entità maggiore può beneficiare del bonus ristrutturazioni, così come precisato nella circolare n. 57 del 1998.

 

Sitografia

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ausili in bagno

anzianiincasa* 09 agosto 2017

 

 

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