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Accertamento sanitario

L’accertamento sanitario consente di verificare i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell’invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap. 

Possono presentare domanda di riconoscimento dell’invalidità:

  • i cittadini italiani con residenza in Italia
  • i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all’anagrafe del comune di residenza
  • i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno, come previsto dall’articolo 41 del Testo unico per l’immigrazione, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo
  • Il processo di riconoscimento dell’invalidità civile si compone di una fase sanitaria e una fase amministrativa. La prima serve per accertare il grado di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap in base alle minorazioni del soggetto richiedente
  • La seconda è diretta, previa verifica dei requisiti amministrativi stabiliti dalla normativa vigente, alla concessione dei benefici che la legge riserva ai cittadini, in base allo stato invalidante riconosciuto
  • Per le prestazioni economiche di competenza dell’INPS è richiesto un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 100% e sono considerati mutilati e invalidi civili i cittadini con minorazioni congenite o acquisite, anche progressive (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie organiche o dismetaboliche o per insufficienze mentali dovute a difetti sensoriali e funzionali), che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo o difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, se minori di anni 18
  • Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è, quindi, di un terzo (33%) di riduzione permanente della capacità lavorativa, determinato in base alla tabella, approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio

Fino al 33%    Nessun riconoscimento

Dal 46%    Iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata

Dal 33 al 73%   Assistenza sanitaria e agevolazioni fiscali

Dal 66%    Esenzione del ticket sanitario

Non sono considerati invalidi civili: gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio che vengono riconosciuti tali a seguito di cause specifiche derivanti dalla guerra, dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate)

Per avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile l’interessato deve prima di tutto recarsi da un medico certificatore, è sufficiente il medico di base, e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo che deve indicare, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale, la tessera sanitaria, l’esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.

Il medico compila il certificato online e lo inoltra all’INPS attraverso il servizio dedicato, stampando una ricevuta completa del codice identificativo della procedura attivata. La ricevuta viene consegnata dal medico all’interessato insieme a una copia del certificato medico originale che il cittadino dovrà esibire all’atto della visita medica.

Per la presentazione della domanda d’invalidità civile, il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni.

Ottenuto il certificato medico la domanda va presentata attraverso il servizio online tramite PIN. In caso di minore va utilizzato il suo codice PIN e non quello del genitore o tutore. In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite il patronato o un’associazione di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

A partire dal 4 luglio 2009 (con l’eccezione delle domande di aggravamento previste dalla legge 80/2006) non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione prima della fine della procedura in corso o, in caso di ricorso giudiziario, dell’intervento di una sentenza passata in giudicato.

Ricevuta la domanda completa l’INPS provvede a trasmetterla online alla ASL di competenza.

Una volta presentata la domanda il cittadino riceve la data della visita medica di accertamento, in base al calendario di appuntamento della ASL di residenza o del domicilio alternativo.

All’invalido affetto da patologia oncologica la visita è fissata entro 15 giorni dalla domanda.

In caso di non trasportabilità il medico deve compilare e inviare online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Il Presidente della Commissione medica si pronuncia entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, comunicando al cittadino la data e l’ora della visita domiciliare o indicando una nuova data di invito a visita ambulatoriale.

In caso di impedimento, l’interessato può scegliere tra una delle date indicate dal sistema. Se l’interessato non si presenta alla visita viene convocato una seconda volta e ogni ulteriore assenza sarà considerata rinuncia e farà decadere la domanda.

Alla visita l’interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

L’accertamento sanitario compete alla ASL attraverso una Commissione Medica Integrata (CMI) che prevede anche un medico dell’INPS.

Ultimati gli accertamenti, la Commissione redige il verbale di visita firmato da almeno tre medici (incluso eventualmente il rappresentante di categoria).

Il verbale ASL è poi validato dal Centro Medico Legale (CML) dell’INPS che può disporre nuovi accertamenti anche tramite visita diretta.

Il verbale definitivo viene inviato in duplice copia all’interessato: una con tutti i dati sanitari anche sensibili e l’altra con il solo giudizio finale. L’invio avviene tramite raccomandata A/R o all’indirizzo PEC se fornito dall’utente e resta disponibile nella cassetta postale online.

Sui verbali definiti dalle Commissioni mediche, la Commissione Medica Superiore (CMS) effettua un monitoraggio a campione o su segnalazione dei Centri medici dell’INPS. Gli accertamenti disposti dalla CMS, anche successivamente all’invio del verbale al cittadino possono prevedere un riesame della documentazione sanitaria agli atti o una visita diretta.

Se la Commissione medica ritiene le minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo, il verbale indica la data entro cui l’invalido dovrà essere sottoposto a una nuova visita di revisione.

Con decreto ministeriale 2 agosto 2007 il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute hanno individuato le patologie e le menomazioni escluse dagli accertamenti di controllo. Il decreto indica la documentazione sanitaria da richiedere agli interessati o alle Commissioni mediche delle ASL (se non acquisita agli atti) idonea a confermare la minorazione.

Gli invalidi che accusano un aggravamento delle proprie condizioni devono presentare apposita domanda online all’INPS completa del certificato medico di accertamento della modifica del quadro clinico preesistente.

Sitografia

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx

 

 

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