Amministrazione di sostegno
È un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che – per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee – non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati).
Scopo della legge è quello di andare incontro a tali persone aiutandole ad affrontare problemi concreti come: acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro.
Per questo motivo l’istanza per la nomina dell’amministrazione di sostegno deve indicare l’atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l’assistenza.
L’amministratore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’assistito (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può nominarsi amministratore una persona estranea (ad es. in caso di conflitto tra i parenti).
n.b. Non basta che la persona sia incapace per chiedere la nomina di un amministratore: occorre anche un interesse attuale e concreto al compimento di atti che l’interessato non potrebbe compiere da solo, da farsi in un arco temporale ragionevolmente breve.
Normativa
Legge n° 6 del 9/01/2004 (G.U. n. 14 del 19/01/2004) in vigore 19/03/2004
Sitografia
http://www.tribunale.monza.giustizia.it/