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Assegno per invalidi con ridotta capacità lavorativa

Assegno mensile di assistenza per invalidi con ridotta capacità lavorativa in stato di bisogno economico

 

Cos’è

L’assegno mensile è una prestazione economica a carattere assistenziale concessa ai soggetti con una riduzione parziale della capacità lavorativa e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

A chi è rivolto

L’assegno spetta agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 65 anni e 7 mesi, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 e il 99%, che soddisfino i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Decorrenza e durata

Se il richiedente soddisfa i requisiti sanitari e amministrativi,  l’assegno mensile decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda fino ai 65 anni e sette mesi. Oltre, l’assegno mensile diventa assegno sociale.

Quanto spetta

L’assegno mensile è corrisposto per 13 mensilità con un importo mensile di 279,47 euro per l’anno 2017.

In condizioni particolari di reddito, l’importo dell’assegno può essere incrementato su base mensile secondo quanto stabilito dalla legge (C.d. maggiorazione).

In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi: per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento; per le altre tipologie di redditi, gli importi percepiti negli anni precedenti.

Requisiti

La concessione dell’assegno mensile è legata al possesso dei seguenti requisiti:

  • riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%
  • stato di bisogno economico, ovvero il reddito non deve superare i limiti personali stabiliti annualmente (per l’anno 2016 pari a 4.800,38 euro)
  • età compresa tra i 18 e i 65 anni e 7 mesi
  • cittadinanza italiana
  • iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari
  • titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo
  • non svolgimento di attività lavorativa (salvo casi particolari)
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale

L’assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità. L’interessato può optare per il trattamento economico più favorevole, tenendo presente che la rinuncia all’uno o all’altro è irrevocabile per l’INPS. Unica eccezione è rappresentata dai titolari di rendita INAIL per i quali l’opzione non comporta una rinuncia al diritto, ma la sospensione dell’erogazione della prestazione.

Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell’assegno mensile, l’invalido ha l’obbligo di comunicarlo all’INPS entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con il quale gli viene riconosciuto da parte di un altro ente il trattamento pensionistico di invalidità incompatibile.

Come fare domanda

Recarsi dal proprio medico di base per il rilascio del certificato medico introduttivo  il cui codice andrà allegato obbligatoriamente alla domanda.

In seguito, la domanda va presentata utilizzando il servizio on line INPS o tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Accertamento sanitario

Invalidità civile

 

Sitografia

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx

 

 

 

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