QUESITI DI CARATTERE GENERALE
Mantenimento della residenza in Italia
1. L’accertamento del mantenimento della residenza e della permanenza in Italia del fruitore di APE sociale, è a carico delle sedi oppure, se ne dovrà fare carico l’assistito? Saranno effettuati controlli a campione? Con la perdita della residenza, si potrebbe presentare il problema per gestire gli italiani che si iscrivono all’AIRE, qualora perdano la residenza in Italia.
Risposta: L’interessato ha, come indicato nella circolare n.100 del 2017, l’onere di comunicare entro 5 giorni il venir meno della residenza in Italia. Ciò non esclude peraltro che saranno effettuati anche dei controlli a campione. L’ Istituto, al riguardo, pensa di mutuare il sistema dei controlli che si fanno attualmente per i titolari di Assegno sociale. Per quanto concerne il secondo quesito: Se i soggetti sono iscritti nell’AIRE, sono residenti all’Estero e, pertanto, in quanto tali non hanno diritto al beneficio e se lo hanno lo perdono.
Requisito Contributivo nell’ipotesi di pluralità di gestioni assicurative e contributive
2. Qualora il requisito dei 30 anni di contribuzione sia perfezionato con l’utilizzo della contribuzione ago e di quella versata presso l’ex Enpals, è possibile beneficiare dell’ape senza operare la ricongiunzione, tenendo anche presente che la convenzione e il cumulo possono essere utilizzati solo all’atto del pensionamento? Si ritiene che possa essere sufficiente accertare la presenza dei 30 anni di contribuzione versata complessivamente nelle diverse gestioni, mentre gli istituti del cumulo o della convenzione possano essere attivati all’atto del pensionamento.
Risposta: La premessa è che l’Ape sociale non è una pensione ma un’indennità per il calcolo della quale, in presenza di più gestioni, trovano applicazione criteri propri, diversi da quelli stabiliti dal legislatore per gli istituti di “cumulo dei periodi assicurativi” che si azionano all’atto del pensionamento. In merito al calcolo dell’importo dell’ape sociale, al punto 6, della circolare n.100 del 2017è stato chiarito che “Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’APE sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento (art. 3 del decreto).
Decorrenza della prestazione Comparto scuola
3. In caso di dipendenti della scuola, con quale decorrenza va considerata l’uscita dal lavoro?
Risposta: La legge di Bilancio 2017 e i relativi DPCM non prevedono, in materia di decorrenza dell’APE sociale in qualità di precoce per i dipendenti del c.d. comparto scuola, alcuna deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Poiché entrambe le prestazioni prevedono, quale condizione ulteriore per l’accesso al beneficio, la risoluzione del rapporto di lavoro, in assenza di una specifica previsione legislativa il personale in esame potrà accedere solo dal 1° settembre in quanto la cessazione dal servizio per tale personale è fissata al 31 agosto di ciascun anno scolastico. Trattandosi di una problematica che attiene esclusivamente il rapporto di lavoro, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sta valutando eventuali azioni da intraprendere al fine di non vanificare il diritto, laddove vengano riconosciute le condizioni per l’accesso al beneficio, a percepire l’Ape sociale o la pensione da precoce senza dover attendere la conclusione dell’anno scolastico.
Cessazione, Annullamento, Revoca del Beneficio Scadenza naturale della prestazione
4. L’erogazione della prestazione cessa al raggiungimento dell’età pensionabile. Riguardo alla questione delle lavoratrici con contribuzione mista che maturano l’età pensionabile nel periodo nel quale questa è ancora diversificata (per il 2017), in videoconferenza è stato affermato che qualora la lavoratrice abbia la contribuzione sufficiente per il conseguimento del diritto a pensione con un’età anagrafica più bassa, si terrà conto di questa per la conclusione dell’APE. Stando alle indicazioni suddette, si porrebbe il problema nel caso in cui vi sia contribuzione FPLD e Gestione Pubblici e il requisito di contribuzione sia raggiunto nel FPLD. I tal caso la cessazione dell’APE avverrebbe all’età di 65 anni e 7 mesi e la contribuzione versata nella gestione ex-INPDP resterebbe fuori dal trattamento pensionistico e inutilizzabile qualora la pensione fosse conseguita alla fine del periodo di APE; ad evitare ciò, la lavoratrice si troverebbe per un periodo senza APE e senza pensione.
Risposta: L’ape sociale è un’indennità che, per espressa disposizione accompagna fino all’età pensionabile prevista dalla legge n. 214 del 2011 (non alla pensione). Ora nei casi in cui il soggetto sia iscritto ad una sola delle gestioni interessate dal beneficio, essendo richiesta, tra i requisiti, un’anzianità contributiva minima di 30/36 anni, ne discende che il soggetto beneficiario, raggiunta l’età si ritroverà anche nelle condizioni per poter accedere alla pensione. Nel caso esposto la lavoratrice, raggiunta l’età pensionabile più bassa prevista nel FPLD, avrebbe comunque i requisiti per accedere ad un trattamento pensionistico. Non rimane senza pensione. Se intende valorizzare tutta la contribuzione dovrà attendere di raggiungere i requisiti previsti per un trattamento pensionistico in cumulo.
5. La cessazione del beneficio APE sociale all’età prevista per il raggiungimento della pensione di vecchiaia avverrà in via automatica oppure dovrà essere revocata dalla sede?
Risposta: Al momento della liquidazione della indennità, viene inserita dall’operatore anche la data di raggiungimento del requisito anagrafico previsto dall’articolo 24 della legge n. 214 del 2011 per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Pertanto il pagamento dell’ape sociale ( salvo che non intervengano ipotesi di decadenza dal beneficio) cesserà automaticamente dal mese successivo alla predetta scadenza “naturale”.
Pensionamento anticipato e revoca del trattamento
6. Riguardo ai motivi di decadenza, il comma 183 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016, prevede che il beneficiario decade dal diritto all’indennità nel caso di RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI per il pensionamento anticipato, mentre il decreto, all’articolo 8, comma 2, stabilisce che il titolare dell’APE sociale decade dal diritto all’indennità, alla data di DECORRENZA del trattamento di pensione anticipato. Benché affermato già con circolare n. 100, punto 4, si chiede conferma circa il fatto che la decadenza si applica solo dalla decorrenza della pensione, cosicché verrebbe garantito all’assicurato che la pensione possa essere erogata senza soluzione di continuità con l’APE, nel caso di ritardo nella presentazione della domanda rispetto alla maturazione dei requisiti. Risposta Si conferma che la decadenza opera dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
Cause di Incompatibilità Assegno sociale e ape sociale
7. È possibile per un soggetto titolare di assegno sociale richiedere l’APE Sociale?
Risposta: Sì, un soggetto titolare di assegno sociale potrà effettuare la richiesta di APE Sociale, poiché non sussiste incompatibilità tra le due prestazioni, ma si precisa che l’eventuale erogazione del beneficio di APE Sociale concorre al computo dei redditi ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno sociale. Pertanto, a seguito dell’eventuale riconoscimento del beneficio APE Sociale, l’assegno sociale competerà in misura ridotta, ovvero sarà revocato qualora l’APE provochi il superamento del limite reddituale massimo previsto in materia di assegno sociale.
8. È possibile per un soggetto beneficiario di APE Sociale richiedere l’assegno sociale?
Risposta: Sì, un soggetto beneficiario di APE Sociale potrà richiedere l’assegno sociale, poiché non sussiste incompatibilità tra le due prestazioni, ma si precisa che l’erogazione del beneficio APE Sociale concorre al computo dei redditi ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno sociale. Pertanto, la domanda di assegno sociale sarà respinta qualora il soggetto beneficiario di APE Sociale superi il limite reddituale annuo massimo previsto in materia di assegno sociale, o, in caso contrario, la domanda di assegno sociale sarà accolta con un’erogazione prevista in misura ridotta. Assegno ordinario di invalidità ed ape sociale
9. L’Assegno Ordinario di invalidità è incompatibile con la titolarità di Ape sociale. Se nel corso del periodo 2017/2018 si perde la titolarità di AOI, si può fare richiesta di APE sociale?
Risposta: L’assegno ordinario di invalidità è una pensione. La legge di Bilancio 2017 all’articolo 1, comma 180 ha stabilito che l’ape sociale non spetta ai titolari di trattamento pensionistico diretto. Si conferma pertanto che l’APE sociale non può essere concessa al titolare di AOI in quanto i due trattamenti sono incompatibili. Resta fermo che, se il soggetto, prima della scadenza del triennio non conferma l’assegno o lo stesso viene revocato, il medesimo potrà, in presenza delle condizioni e dei requisiti richiesti, richiedere l’APE sociale.
Indennizzo per cessazione attività commerciale e ape sociale
10. Come ci si deve comportare nel caso in cui un soggetto che ha inoltrato istanza di indennizzo commerciale abbia presentato, con esito positivo, domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale, e si vede, successivamente, comunicare l’accoglimento della domanda di Indcom?
Risposta: In attesa dello smaltimento delle giacenze, i soggetti che presentino domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso per l’ape sociale e che sono in attesa di conoscere l’esito della domanda di indennizzo per cessazione attività commerciale, devono dichiarare, nella domanda, di NON essere titolari di indennizzo e, contestualmente, devono segnalare nel campo “note” l’eventuale presentazione di una domanda di indennizzo ancora non definita.
Trattamenti di disoccupazione/Asdi/Indennizzi per cessazione attività commerciale e ape sociale
11. L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di ASDI, nonché con l’indennizzo per cessazione attività commerciale, “erogati per periodi per i quali è corrisposta l’APE sociale”. Ad avviso dell’Istituto il ricorrere di una qualsiasi delle condizioni di incompatibilità alla data di accesso al trattamento, impedisce la concessione del beneficio e nelle ipotesi in cui il percettore di APE sociale venga a trovarsi nella condizioni di poter richiedere un trattamento connesso allo stato di disoccupazione e presenti la relativa domanda, anche questa sarà rigettata in ragione dell’incompatibilità dell’APE sociale con le prestazioni a sostegno del reddito. Si chiede se non sia possibile un orientamento in base al quale il soggetto in godimento di una delle suddette prestazioni possa far richiesta di APE sociale – se in possesso di una delle condizioni diverse da quella di cui alla lettera a) – e di conseguenza, decadere dal godimento della prestazione già in essere.
Risposta: L’articolo 1, comma 182, legge di Bilancio 2017 ha stabilito l’incompatibilità dell’indennità dell’ape sociale con i trattamenti di disoccupazione/ASDI/indennizzo per cessazione attività commerciale. Nulla è stato detto, nemmeno in sede di DPCM, in merito alla possibilità che i percettori dei suddetti trattamenti possano scegliere, in luogo del trattamento di cui godono, per l’ape sociale. D’altra parte, la ratio della norma sull’ incompatibilità è quella di non concedere l’ape sociale a quei soggetti che già godono di un trattamento, come nel caso dell’indennizzo per cessazione attività commerciale, che accompagna il beneficiario all’età pensionabile o, come nel caso dei trattamenti di disoccupazione, a quei soggetti che già godono di un trattamento a sostegno del reddito a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Caratteristiche per condizioni soggettive
Requisiti e condizioni per le ipotesi di cui alla lettera a): stato di Disoccupazione/tipologia cessazione/percezione trattamento di disoccupazione ed inoccupazione Tipologia di rapporto di lavoro da cessare
12. Un commerciante 63 anni, 30 anni di contributi, cede l’attività e rimane senza lavoro per 3 mesi, avrebbe diritto all’APE Sociale?
Risposta: L’ape sociale è concessa ai soggetti che, oltre ad essere in possesso di determinati requisiti anagrafico/contributivi, siano in particolari condizioni previste dalla legge (disoccupazione, assistenza a soggetto con handicap grave, invalido al 74%, lavoratore che svolge attività c.d. “gravose”) ed abbiano cessato l’attività lavorativa. Nel caso esposto la semplice cessazione di attività commerciale seguita da tre mesi di inoccupazione non è sufficiente al riconoscimento del beneficio.
13. Un lavoratore autonomo che ha cessato l’attività, può presentare domanda di APE sociale?
Risposta: L’ape sociale è concessa ai soggetti che, oltre ad essere iscritti alle gestione espressamente indicate dalla legge e ad essere in possesso di determinati requisiti anagrafico/contributivi, siano in particolari condizioni previste dalla legge (in breve: in stato di disoccupazione, che assiste un soggetto con handicap grave, invalido al 74%, lavoratore che svolge attività c.d. “gravose”) ed abbiano cessato l’attività lavorativa. Nel caso indicato, anche se l’ape sociale è applicabile anche agli iscritti alla gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la semplice cessazione di attività commerciale non è sufficiente al riconoscimento del beneficio.
14. Cessazione attività lavorativa: tale condizione è realizzata se un soggetto è titolare di partita IVA agricola, senza avere alcun reddito?
Risposta: Ai fini della verifica della condizione della cessazione del rapporto di lavoro si devono effettuare le stesse verifiche previste per la concessione della pensione di inabilità.
Soggetto che non ha percepito la prestazione di disoccupazione
15. In caso di licenziamento individuale o collettivo, il soggetto deve aver terminato la indennità di disoccupazione legata a quel licenziamento e deve essere trascorso un periodo di inoccupazione non inferiore a tre mesi. Ma nel caso di soggetto inoccupato che non ha percepito e non percepisce Naspi perché non può accedere a tale prestazione, lo stesso, può presentare istanza per accedere all’APE sociale in quanto inoccupato?
Risposta : No, ai fini della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso per l’ape sociale è indispensabile aver goduto interamente della prestazione di disoccupazione ed avere lo status di disoccupato per almeno tre mesi dopo il termine della stessa (i tre mesi di disoccupazione al termine del trattamento sono valutabili in via prospettica) . Il beneficio non si estende ai soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano diritto a conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente.
16 Si chiede se rientrano nei possibili destinatari dell’Ape Sociale i lavoratori disoccupati secondo le fattispecie previste ma che – a vario titolo (il soggetto non era destinatario della specifica assicurazione al momento del licenziamento, ovvero non aveva il requisito di contribuzione, ovvero non ne abbia fatto domanda) – non hanno goduto di alcun trattamento per disoccupazione.
Risposta: No, ai fini della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso per l’Ape sociale è indispensabile aver goduto interamente della prestazione di disoccupazione ed avere lo status di disoccupato per almeno tre mesi dopo il termine della stessa (i tre mesi di disoccupazione al termine del trattamento sono valutabili in via prospettica.) Il beneficio non si estende ai soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano diritto a conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei requisiti necessari per espressa disposizione normativa.
17. Un soggetto che non abbia goduto affatto della prestazione di disoccupazione perché non l’ha richiesta nei termini oppure perché non ne aveva i requisiti può comunque richiedere l’accesso al beneficio di Ape sociale, nel caso l’attività lavorativa risulti cessata per uno dei tre motivi indicati rispettivamente all’art.2, comma 1 lett.a) del DPCM n.88/2017 e art.3, comma 1 lettera) del DPCM n.87/2017?
Risposta: No, ai fini della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso per l’ape sociale è indispensabile aver goduto interamente della prestazione di disoccupazione ed avere lo status di disoccupato per almeno tre mesi dopo il termine della stessa (i tre mesi di disoccupazione al termine del trattamento sono valutabili in via prospettica). Il beneficio non si estende ai soggetti semplicemente inoccupati che non abbiano diritto a conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei requisiti necessari per espressa disposizione normativa.
Tipologia di cessazione richiesta Dimissioni per giusta causa
18. Le dimissioni per giusta causa vengono date con la metodologia attualmente in vigore delle dimissioni on line. E’ necessario indicare le stesse causali previste per la NASPI?
Risposta: Alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l’Ape sociale, come richiesto dall’articolo 5 del d.P.C.M., va allegata la lettera di dimissioni per giusta causa che ha rappresentato il presupposto per la concessione della Naspi.
Contratto di lavoro a tempo determinato
19. I lavoratori agricoli e non, lavoratori a termine che hanno una scadenza naturale del contratto, non possono accedere all’APE sociale perché manca la condizione del licenziamento. Si chiede di sapere se tutte le forme di lavoro a termine che giungono a naturale conclusione, escludono la possibilità di accesso all’APE sociale.
Risposta: SI, un lavoratore che cessi l’attività lavorativa in seguito alla scadenza naturale di un contratto a termine non rientra tra i potenziali beneficiari dell’APE sociale. Questo tuttavia non esclude che anche un lavoratore a termine, ove sia licenziato prima della naturale scadenza del contratto, possa, in presenza di tutti i requisiti e le condizioni normativamente previsti, accedere all’APE sociale.
Mobilità
20. La condizione richiesta, per accedere all’APE sociale, di “aver concluso da almeno tre mesi di godere dell’intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante” (rispettivamente art.2, comma 1 lett.a) del DPCM n.88/2017 e art.3, comma 1 lett.a) del DPCM n.87/2017), si deve intendere come riferita esclusivamente ad una prestazione di disoccupazione (NASPI o ASPI) oppure anche alla conclusione del godimento di un trattamento di MOBILITA’? In sostanza: i lavoratori che a seguito di licenziamento sono stati collocati in mobilità, sono ammessi a presentare domanda per accedere all’APE Sociale o all’anticipo pensionistico come lavoratori precoci, una volta conclusa da tre mesi la mobilità?
Risposta: Ai fini dell’accesso all’APE, bisognerà attendere la fine della prestazione, il trascorrere dei tre mesi in stato di inoccupazione e poi, si potrà considerare l’assolvimento dei requisiti richiesti per l’accesso al beneficio. Ciò vale anche per la mobilità ordinaria.
Mobilità in deroga
21. I lavoratori che hanno terminato di godere della prestazione di disoccupazione/mobilità, ed iniziano a percepire l’indennità per mobilità in deroga, non possono far valere tale periodo ai fini dei tre mesi necessari per la presentazione della domande di accesso al beneficio APE Sociale, a differenza di quanto è invece ammesso per coloro che percepiscono l’ASDI?
Risposta: La mobilità in deroga è una prestazione di natura previdenziale e che, pertanto, non può essere equiparata all’ASDI che è, invece, una prestazione assistenziale, e priva di contribuzione. Ai fini dell’accesso all’APE, bisognerà attendere la fine della prestazione, il trascorrere dei tre mesi in stato di disoccupazione e poi, si potranno considerare soddisfatti i requisiti richiesti per l’accesso al beneficio.
Termini di presentazione della domanda di certificazione
22. Se l’interessato finisce i 3 mesi di disoccupazione a novembre 2017, dovrebbe presentare domanda a dicembre 2017 e non prima? E quindi se il soggetto presentasse domanda a dicembre 2017 sarebbe FUORI TERMINE, perché la domanda deve essere presentata dal 17 giugno 2017 ed entro il 15 luglio 2017?
Risposta: E’ indispensabile che al momento della domanda di “certificazione” il soggetto abbia lo status di disoccupato ed abbia TERMINATO di godere dell’intera disoccupazione. I 3 mesi di inoccupazione successivi al termine della disoccupazione possono essere valutati in via “prospettica” l’importante è che possano perfezionarsi entro la fine dell’anno di presentazione della domanda di certificazione. Nel caso di specie i tre mesi di inoccupazione si realizzeranno a novembre 2017, quindi va bene. La domanda di certificazione può essere presentata al termine della disoccupazione.
Verifica dello stato di disoccupazione
23. Le circolari Inps nn.99 e 100/2017 affermano che “lo status di disoccupazione potrà essere verificato tramite la consultazione della permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l’impiego”; anche la domanda di verifica del diritto riporta nelle dichiarazioni obbligatorie “di essere in stato di disoccupazione e di essere iscritto nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri per l’impiego”. Tuttavia in proposito alcuni uffici di collocamento (ad es.: Legnano) ci fanno notare che le liste di disoccupazione risultano soppresse dalla legge Biagi nel 2002. Per loro chi sta percependo il contributo economico è disponibile al lavoro in quanto obbligato e risulta iscritto, in questo senso gli uffici di collocamento potrebbero rilasciare un certificato che i soggetti sono iscritti con disponibilità al lavoro. Ma chi ha cessato di lavorare o di percepire un trattamento di disoccupazione da 2 -3 o 6 anni non risulta in alcuna lista e non sono in grado di rilasciare un certificato di disponibilità al lavoro ma solo lo stato disoccupazionale (con l’ultima attività lavorativa svolta), il che non sembra però quanto richiesto dall’Inps. Chiedo pertanto in proposito quale debba essere il nostro comportamento più opportuno: Invitiamo i lavoratori a recarsi all’ufficio di collocamento per verificare se siano ancora iscritti alle liste? Oppure non effettuiamo alcuna verifica direttamente e successivamente sarà l’INPS a compiere le verifiche del caso? Le circolari in realtà tra gli allegati alla domanda chiedono solo alcuni documenti e la richiesta di indicare il fatto che a domanda di NASPI sia terminata da almeno tre mesi.
Risposta: L’Istituto non ha competenza ad esprimersi in materia di stato di disoccupazione, che viene attestato dai centri per l’impiego. Al più è possibile verificare l’insussistenza dello svolgimento di attività lavorative.
24. Al fine di verificare il perfezionamento del requisito soggettivo per i disoccupati, è da ritenersi obbligatoria l’iscrizione presso i centri per l’impiego?
Risposta: Il soggetto deve possedere e conservare lo stato di disoccupato fino all’accesso al beneficio. L’Istituto non ha competenza ad esprimersi in materia di stato di disoccupazione, che viene attestato dai centri per l’impiego. Al più è possibile verificare l’insussistenza dello svolgimento di attività lavorative. Si ricorda, tuttavia, che le domande di prestazione di disoccupazione valgono come DID.
25. Come previsto per il “Bonus sud”, è possibile mettere a disposizione un applicativo che prevede di verificare in automatico l’eventuale esistenza della dichiarazioni di immediata disponibilità?
Risposta: Attualmente è impossibile reperire negli archivi informatici dell’ANPAL le dichiarazioni di immediata disponibilità (DID). La gestione delle predette dichiarazioni avviene oggi ancora a livello regionale e non nazionale, anche a seguito della proroga del periodo transitorio prima del passaggio definitivo ad ANPAL della gestione degli archivi informatici. Al momento DCERC mantiene in standby le verifiche dell’incentivo bonus sud per le quali non è stata ancora verificata la sussistenza della DID.
26. Si ha la condizione di disoccupato in quanto il soggetto è iscritto nelle liste di disoccupazione esistenti presso i Centri per l’impiego. Rispetto a persone che sono state licenziate da tempo e, quindi, in merito a situazioni “vecchie”, l’iscrizione deve essere attuale e, quindi, ci deve essere, ai sensi del d.lgs 150/2015, la “dichiarazione di disponibilità ad attività lavorativa”?
Risposta: L’Istituto non ha competenza ad esprimersi in materia di stato di disoccupazione, che viene attestato dai centri per l’impiego. Al più è possibile verificare l’insussistenza dello svolgimento di attività lavorative.
27. Ai fini della verifica dello stato di disoccupazione, è sufficiente la DID ai sensi dell’Art. 19 comma 1 del D.lgs 150/2015 che, peraltro presenta delle problematiche perché non è ancora visualizzabile ancora a livello nazionale ma solo a livello regionale su piattaforme diverse, oppure è necessaria la predisposizione del patto di servizio ai sensi dell’art. 20 del citato D.lgs 150/2015?
Risposta: Ai fini della verifica dello stato di disoccupazione è sufficiente la DID.
Integrale percezione della prestazione di disoccupazione. Rapporto con presentazione di altre domande di prestazione
28. Nella domanda di riconoscimento delle condizioni, l’aver percepito integralmente la prestazione di disoccupazione cosa vuol dire? Per integralmente si intende l’aver percepito tutte le prestazioni di disoccupazione a cui si avrebbe diritto o integralmente la Naspi? Questo potrebbe compromettere poi la possibilità di fare domanda per le altre prestazioni di disoccupazione e il trimestre di inoccupazione non si maturerebbe nel corso dell’anno. Come sarebbe possibile?
Risposta: Dopo il completo esaurimento del trattamento di sostegno al reddito conseguente allo stato di disoccupazione, l’ordinamento prevede, al momento, il trattamento di mobilità in deroga, di natura previdenziale e concesso dalle regioni, nel rispetto dei criteri che indicati dai decreti ministeriali che si sono succeduti in materia, e l’ASDI, misura di carattere assistenziale. Come già chiarito laddove venga richiesta e concessa una prestazione di mobilità in deroga, per accedere all’APE sociale dovranno trascorrere almeno tre mesi dalla completa fruizione della stessa, durante i quali persista lo stato di disoccupazione. In merito all’ASDI, invece, si rinvia a quanto previsto al paragrafo 2, lettera b), della circolare n. 100 del 16.6.2017.
Potenziale beneficiario Asdi
29. Può chiedere l’APE sociale il soggetto potenziale beneficiario di ASDI?
Risposta: Fermo restando che l’ASDI potrà essere richiesta solo fino al 31.12.2017, si ritiene che non vi sia obbligo di richiesta dell’ASDI prima di presentare domanda di APE sociale
Anticipazione Naspi e Ape Sociale
30. Nel caso in cui la Naspi sia stata percepita in via anticipata per autoimprenditorialità, il quantum viene attribuito al beneficiario in unica soluzione. In questo caso, il termine della percezione, dove si pone?
Risposta: Il soggetto che abbia usufruito della c.d. anticipazione Naspi non può accedere all’Ape Sociale. In tal caso, infatti, difetta il requisito della inoccupazione successivo alla intera percezione della percezione in virtù dell’avvio di un’attività imprenditoriale. Tale mancanza del requisito sussiste anche per coloro che, fruitori di indennità di mobilità ordinaria, ne abbiano usufruito anticipatamente.
Rioccupazione a seguito della fruizione della prestazione di disoccupazione
31. La causale che dà diritto di accesso al beneficio APE sociale, è il licenziamento individuale o collettivo. In caso in cui ci sia stato un licenziamento, sia stata percepita la prestazione di disoccupazione ma poi il lavoratore si sia rioccupato a tempo determinato, questa rioccupazione, inficia il suo diritto? Cioè, annulla la condizione di licenziamento e, quindi, avente diritto?
Risposta: Si, terminato il godimento della prestazione di disoccupazione, il richiedente deve essere rimasto inoccupato per almeno tre mesi: la rioccupazione interrompe tale condizione, pregiudicando il conseguimento del diritto all’APE sociale.
32. L’attività lavorativa retribuita mediante l’utilizzo dei voucher è ostativa al perfezionamento del requisito soggettivo per i soggetti in stato di disoccupazione, qualora tale attività sia stata espletata successivamente all’ultimo rapporto di lavoro cessato per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966?
Risposta: SI è ostativa. Ciò in quanto per la categoria di lavoratori di cui alla lettera a) ai fini dell’accesso al beneficio la legge richiede che il soggetto:
a) abbia percepito integralmente la prestazione per la disoccupazione lui spettante conseguita in seguito a cessazione del rapporto di lavoro per cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui alla legge n. 604 del 1966;
b) abbia conservato lo stato di disoccupato per “almeno” tre mesi dopo il termine del trattamento di disoccupazione. Ne discende che, fino alla decorrenza dell’ape sociale, non è consentito lavorare nemmeno per un giorno.
Requisiti e condizioni per le ipotesi di cui alla lettera b): Assistenza a Soggetto con Handicap Grave
Requisito di assistenza e convivenza da mesi di soggetto di handicap grave. Data da prendere a riferimento per l’handicap grave
33. La condizione di prestare assistenza da almeno sei mesi deve sussistere alla data della domanda. Considerato che la procedura per la domanda di accertamento delle condizioni non è bloccante se il verbale di riconoscimento dell’handicap del familiare assistito risale a meno di sei mesi precedenti, si chiede di sapere come saranno trattate tali domande, vale a dire se saranno respinte, ovvero, siano ritenute valide qualora al momento dell’istruttoria risulti maturato il semestre. In caso negativo e qualora il provvedimento di reiezione non pervenga entro la maturazione del semestre si chiede se sia possibile presentare altra domanda al perfezionamento dei sei mesi dal verbale.
Risposta: Il requisito dei sei mesi dello status di handicappato sussiste qualora siano trascorsi almeno sei mesi tra la data del verbale (ovvero dell’accertamento provvisorio di cui all’art. 2 comma 2, D.L. 324/93 conv. in L. 423/93, modificato dall’art. 25, c.4, lett. a, del D.L. 90/2014, conv. in L. 114/2014, oppure del certificato provvisorio di cui all’Art. 2 comma 3-quater D.L. 324/93, conv. in L. 423/93 – introdotto dall’ art. 25, comma 4, lettera c), D.L. 90/2014, conv. in L. 114/2014) e la data di domanda di riconoscimento delle condizioni di indennità APE sociale. Nulla osta all’accoglimento di una successiva domanda qualora si perfezionino i requisiti previsti per l’accesso all’indennità APE sociale.
34. Per accedere al beneficio occorre presentare la documentazione, specificata nell’apposito paragrafo delle relative circolari INPS, ma non è necessario aver goduto dei permessi 104 e/o di congedo straordinario per l’assistenza al disabile, è corretto?
Risposta: Il soggetto che presenta la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale deve assistere e convivere con il familiare con handicap grave da almeno sei mesi. Non è necessario aver goduto dei permessi della Legge 104/1992 e/o di congedo straordinario per l’assistenza al disabile ai fini del riconoscimento del beneficio.
Compatibilità fruizione permessi legge 104/92 e prestazione ape sociale da parte di soggetti diversi per lo stesso soggetto affetto da handicap grave
35. È stato prospettato il caso di un lavoratore autonomo con 63 anni di età che ha cessato l’attività e che assiste un parente di 1° grado con handicap grave, da almeno 6 mesi: se nel nucleo familiare è presente anche un lavoratore dipendente che sta beneficiando di permessi per l.104/92, può essere riconosciuto il diritto all’APE Sociale all’ex lavoratore autonomo?
Risposta: Il beneficio dell’ape sociale viene riconosciuto, in presenza dei prescritti requisiti anagrafico/contributivi, ai soggetti iscritti alle gestioni indicate dalla legge, che assistono e convivono da almeno 6 mesi un soggetto affetto da handicap grave ai sensi della legge 104/1992 rientrante tra quelli indicati dalla legge (coniuge, unito civilmente, parente di 1°grado). Nella valutazione sull’applicabilità del beneficio si prescinde, come già chiarito in sede di videoconferenza, dalla circostanza che il soggetto, astrattamente, possa usufruire dei permessi previsti dalla legge n. 104/1992. Ne consegue che anche un lavoratore autonomo può, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, richiedere il beneficio dell’ape sociale. D’altra parte il DPCM all’articolo 2, comma 1, nel dettare le diposizioni attuative per la categoria di soggetti che versano nelle condizioni soggettive di cui alla lettera b della norma che disciplina l’indennità in argomento ha posto come unico motivo ostativo alla percezione dell’ape sociale, la circostanza che per il medesimo soggetto con handicap grave, altro parente di 1° grado stia già godendo dell’indennità di ape sociale. Pertanto il fatto che un altro familiare, lavoratore dipendente, goda dei permessi previsti dalla legge n. 104 non impedisce di per sé al lavoratore autonomo l’accesso al beneficio.
36. Il decreto n. 88 prevede che per la stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile conseguire una sola APE sociale, mentre non menziona l’ipotesi che per la persona con handicap altro soggetto diverso dal richiedente l’APE sociale possa godere dei permessi giornalieri previsti, ovvero del congedo straordinario; si chiede di conoscere se tale circostanza sia o meno rilevante a questi fini. Allo stesso modo, si chiede se ai fini dell’accesso a pensione con il requisito previsto per i lavoratori precoci per i soggetti rientranti nella condizione di cui alla lettera b) rilevi la circostanza che altro soggetto familiare goda dei permessi giornalieri previsti, ovvero del congedo straordinario, per l’assistenza dello stesso familiare in stato di handicap grave.
Risposta: Il D.P.C.M. n. 88 del 23 maggio 2017 ha previsto espressamente che per la stessa persona con handicap in situazione di gravità è possibile conseguire una sola APE sociale. La circostanza che, per la medesima persona con handicap grave, altro soggetto, diverso dal richiedente l’APE sociale, possa godere dei permessi giornalieri previsti dalla legge n.104, ovvero del congedo straordinario non osta ai fini del riconoscimento del beneficio.
37. La condizione della convivenza, può avere la deroga che è prevista per il congedo straordinario (non residenza con l’invalido ma iscrizione presso lo schedario della popolazione temporaneo oppure residenza in alloggio diverso ma con lo stesso numero civico)?
Risposta: Si ritiene di poter aderire, anche in materia di Ape sociale, alla posizione assunta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sul concetto di “convivenza, espresso in materia di congedo straordinario di cui all’art. 42, co. 5 del D. Lgs. n. 151/2001. Nella lettera circolare B/2010 del 18/02/2010, in riferimento alla sentenza n. 19/09 del 26/01/2009, il citato Ministero ha, infatti, precisato che, in virtù del fine perseguito dalla normativa sul congedo straordinario, cioè la tutela psico-fisica del soggetto affetto da handicap, la residenza nel medesimo stabile, ma in interni diversi, non pregiudica l’effettività e continuità dell’assistenza. Pertanto, l’accertamento del requisito della “convivenza”, nei casi di specie, dovrà essere effettuato attenendosi a tali indicazioni, ritenendosi condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non necessariamente nello stesso interno (appartamento). Al fine di agevolare l’assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza, richiesto per la fruizione del congedo straordinario, sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (vedi circolare n. 32 del 2012).
Requisiti e condizioni per le ipotesi di cui alla lettera c): Riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%
Validità del decreto di omologazione
38. E’ possibile presentare istanza di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, qualora la ridotta capacità lavorativa sia riconosciuta su omologa?
Risposta: Si, è possibile.
PRESENTAZIONE, ISTRUTTORIA e MONITORAGGIO DELLE DOMANDE
Domanda di Riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio
Perfezionamento dei requisiti e delle condizioni nel 2018 e/o successivamente al 1 dicembre 2017 39 La procedura per l’invio della domanda di accertamento delle condizioni non distingue i casi di perfezionamento dei requisiti in via prospettica nel 2017 da quelli in cui detti requisiti siano perfezionati nel 2018; al riguardo si pone il problema di coloro che sono in possesso delle condizioni nel corso dell’anno (prima del mese di dicembre) e maturano le condizioni richieste in via prospettica all’inizio dell’anno 2018. Si chiede di sapere se sia possibile presentare le domande di riconoscimento delle condizioni non appena perfezionate le condizioni richieste al momento della domanda (anche entro il 15 luglio) ovvero se tali domande sono suscettibili di reiezione giacché tutti i requisiti non sono perfezionati entro l’anno. Dalle slide della videoconferenza sembrerebbe che costoro possano presentare domanda dal 1° dicembre 2017: tuttavia, in alcuni casi, si porrebbe la necessità di conoscere a breve l’esito della così detta certificazione per le conseguenze circa la cessazione dell’attività (ad esempio per le decorrenze febbraio 2018).
Risposta: I soggetti che risultino in possesso di una delle condizioni soggettive di cui alle lett. da a) a d) entro il 30 novembre 2017ma che maturano tutti gli altri requisiti in via prospettica nel 2018 possono concorrere esclusivamente al monitoraggio del 2018. Nella considerazione che il monitoraggio prevede, seppur in via suppletiva, il criterio della data e ora di presentazione della domanda è necessario al fine di assicurare parità di trattamento a tutti i soggetti che matureranno i requisiti per l’ape sociale nel 2018, stabilire come è già avvenuto per il 2017, una data unica per la presentazione delle domande di certificazione. Ne discende che eventuali domande di riconoscimento delle condizioni presentate dai predetti soggetti nel 2017 saranno rigettate e l’interessato dovrà ripresentarle a partire dal 1.1.2018. I soggetti che risultino in possesso di una delle condizioni soggettive di cui alle lett. da a) a d) entro il 30 novembre 2017 ma che maturano tutti gli altri requisiti in via prospettica nel 2018 possono concorrere esclusivamente al monitoraggio del 2018. Nella considerazione che il monitoraggio prevede, seppur in via suppletiva, il criterio della data e ora di presentazione della domanda è necessario al fine di assicurare parità di trattamento a tutti i soggetti che matureranno i requisiti per l’ape sociale nel 2018, stabilire come è già avvenuto per il 2017, una data unica per la presentazione delle domande di certificazione. Ne discende che eventuali domande di riconoscimento delle condizioni presentate dai predetti soggetti nel 2017 saranno rigettate e l’interessato dovrà ripresentarle a partire dal 1.1.2018. Altra situazione è quella di chi presenta domanda nel mese di dicembre perché pur essendo in possesso dei requisiti anagrafico/contributivi entro il 31.12.2017, ed avendo cessato o cessando l’attività lavorativa entro l’anno, acquisisce lo “status” ( ad esempio di invalido al 74%) per la prima volta nel mese di dicembre o che pur avendo tutti i requisiti e le condizioni presenta domanda in ritardo , dopo il 30
novembre |
2017. |
Costoro possono presentare domanda di certificazione e di accesso al beneficio a dicembre |
in quanto |
soggetti che hanno maturato tutti i requisiti e le condizioni entro il 2017 ma la copertura finanziaria per le suddette domande sarà valutata con monitoraggio ed il regime delle decorrenze dell’anno 2018 (v. slide sul regime delle decorrenza, ipotesi n. 4).
Applicazione Protocollo fornitura e scambio dati tra enti
40. Si chiede di conoscere come si darà applicazione al protocollo per la fornitura dei dati e delle informazioni necessarie per l’istruttoria delle domande di APE sociale e benefico per lavoratori precoci, in particolare si chiede se l’attività sarà effettuata a livello centrale per tutte le domande o se piuttosto ogni singola realtà territoriale dovrà provvedere all’inoltro agli Enti individuati nel Protocollo.
Risposta: La modalità di fornitura dei dati sarà automatica. I pacchetti informativi verranno scambiati tramite web – service asincrono, sulla base dei tempi e dei tracciati definiti dagli appositi file WSDL (Web Services Description Language) che saranno successivamente scambiati tra le Parti.
Domanda incompleta di allegati
41. Nel caso di domanda di certificazione per la verifica del requisito contributivo (APE Social) che risulti “incompleta”, il successivo inoltro della documentazione a completamento della richiesta originaria, come fa valutare la domanda stessa ai fini del monitoraggio?
Risposta: Le domande sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, sia di accesso alla prestazione, devono essere presentate in modalità telematica. A tale fine è stata predisposta una procedura dedicata che guida il cittadino nella compilazione delle dichiarazioni in funzione della tipologia di lavoratore selezionata. Al termine della procedura d’invio viene rilasciata all’utente una ricevuta di presentazione della domanda recante un numero di protocollo, la data e l’orario esatto di ricevimento. Al riguardo si chiarisce che, esclusivamente per le domande presentate entro il 15 luglio 2017, è consentito integrare la domanda con la documentazione richiesta obbligatoriamente dai DPCM in un momento successivo alla presentazione della stessa senza modificare il n. di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio. Detta integrazione dovrà riguardare esclusivamente i documenti allegati e non i dati forniti al momento dell’invio della domanda e dovrà comunque essere effettuata dal richiedente entro e non oltre il termine tassativo del 15 luglio 2017 fissato dai DPCM per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni relativi ai due benefici. Sarà altresì necessario che la documentazione allegata presenti dati conformi e coerenti con quelli già inseriti nei campi di domanda al momento dell’invio. Nel caso in cui le informazioni contenute nei documenti allegati ad integrazione della domanda, siano difformi rispetto a quelli già indicati, la domanda presentata dovrà essere rigettata e sarà, quindi, necessario, sempre nel rispetto del 15 luglio, presentare una nuova domanda alla quale sarà attribuito un nuovo numero di protocollo/data/orario di ricezione. Si chiarisce comunque che, in fase di monitoraggio, la priorità nell’accesso al beneficio è determinata, in primo luogo per la prestazione di APE sociale, sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia secondo le disposizioni di cui all’art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214; Si rammenta che per l’accesso al beneficio, la valutazione della data e dell’ora di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso, interviene in via meramente suppletiva ed eventuale, solamente a parità di data di maturazione dei requisiti.
Compilazione campo fine rapporto di lavoro per rapporti di lavoro ancora in essere
42. Il Modello AP116 prevede per la categoria “lavori particolarmente difficoltosi o rischiosi” l’indicazione della data di inizio e di fine attività: si chiede come compilare il campo “data fine” se l’attività continua ancora dopo la presentazione della domanda di certificazione?
Risposta: Nel caso in cui l’attività c.d. gravosa sia ancora in essere, al momento della presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso, nel campo relativo alla fine del rapporto di lavoro c.d. gravoso (nella pagina dichiarazioni periodo di lavoro) dovrà essere indicata la data in cui viene presentata la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio. Il sistema non consente, infatti, l’inserimento di una data successiva a quest’ultima, in ragione dei controlli che dovranno essere effettuati nell’istruttoria condivisa con le altre amministrazioni.
43. Ipotesi di mancata allegazione del modello AP116 43 Si chiede di conoscere se le domande cui non è stato allegato il modello AP116, debitamente compilato, devono essere respinte immediatamente o si dovrà chiedere agli interessati integrazione documentale e se sì entro quali.
Risposta: Le domande incomplete saranno respinte, salvo quanto previsto dal messaggio di prossima pubblicazione n relazione alla possibilità di integrazione.
44. Irreperibilità datori di lavoro ed allegazione documentale 44 Si chiede di sapere se vi sia la possibilità di inoltrare le domande di accertamento delle condizioni nei casi in cui il datore/i datori di lavoro presso il/i quale/i sono state svolte una o più di una delle attività di cui agli allegati A dei due decreti sia/siano a vario titolo irreperibili.
Risposta: Le domande sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, sia di accesso alla prestazione devono essere presentate in modalità telematica. A tale fine è stata predisposta una procedura dedicata che guida il cittadino nella compilazione delle dichiarazioni in funzione della tipologia di lavoratore selezionata. Al termine della procedura d’invio viene rilasciata all’utente una ricevuta di presentazione della domanda recante un numero di protocollo, la data e l’orario esatto di ricevimento. Al riguardo si chiarisce che, esclusivamente per le domande presentate entro il 15 luglio 2017, è consentito integrare la domanda con la documentazione richiesta obbligatoriamente dai DPCM in un momento successivo alla presentazione della stessa senza modificare il n. di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio. Detta integrazione dovrà riguardare esclusivamente i documenti allegati e non i dati forniti al momento dell’invio della domanda e dovrà comunque essere effettuata dal richiedente entro e non oltre il termine tassativo del 15 luglio 2017 fissato dai DPCM per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni relativi ai due benefici. Sarà altresì necessario che la documentazione allegata presenti dati conformi e coerenti con quelli già inseriti nei campi di domanda al momento dell’invio. Nel caso in cui le informazioni contenute nei documenti allegati ad integrazione della domanda, siano difformi rispetto a quelli già indicati, la domanda presentata dovrà essere rigettata e sarà, quindi, necessario, sempre nel rispetto del 15 luglio, presentare una nuova domanda alla quale sarà attribuito un nuovo numero di protocollo/data/orario di ricezione. Si chiarisce comunque che, in fase di monitoraggio, la priorità nell’accesso al beneficio è determinata, per la prestazione di APE sociale, sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia secondo le disposizioni di cui all’art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214; Si rammenta che per l’accesso ad entrambi i benefici, la valutazione della data e dell’ora di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso, interviene in via meramente suppletiva ed eventuale, solamente a parità di data di maturazione dei requisiti.
45. Tariffazione INAIL superiore al 17% 45 Con quali modalità deve essere accertata tale condizione? Al di là di quanto contenuto nella domanda, farà fede la documentazione allegata alla stessa? In caso di indicazioni diverse dovute dal fatto che non è possibile inserire gli stessi dati, in fase di verifica delle domande, potranno insorgere problemi?
Risposta: I datori di lavoro dovrebbero conoscere l’informazione delle voci di tariffe INAIL applicate all’attività lavorativa attestata; pertanto nel modulo AP 116 dovrebbe essere già presente questa informazione che dovrà essere riportata anche all’interno del “form” della domanda online. Per quanto riguarda la fase di istruttoria effettuata dall’INPS, in particolare per quanto riguarda la verifica dei dati inseriti sulla base del modulo AP 116, la modalità di scambio dei dati tra gli enti sarà automatica. In particolare, i pacchetti informativi verranno scambiati tramite web – service asincrono, sulla base dei tempi e dei tracciati definiti dagli appositi file WSDL (Web Services Description Language) che saranno successivamente scambiati tra le Parti. Nel caso in oggetto, INAIL avrà automaticamente le informazioni relative alle voci di tariffe inserite e avrà l’onere di fornire un riscontro di conformità direttamente all’Istituto, entro 5 giorni solari.
Riesame dei provvedimenti di annullamento, rigetto e revoca
46. In caso di provvedimento di rigetto è possibile presentare richiesta di riesame entro trenta giorni dalla ricezione del relativo provvedimento. Con quali modalità’ occorre procedere alla predisposizione e trasmissione di un atto di riesame su tali provvedimenti? Le richieste di riesame vanno indirizzate alla medesima sede che ha emesso e comunicato l’esito del provvedimento?
Risposta: Per l’Ape sociale (circ. 100/2017), l’Istituto ha stabilito che, anche avverso i provvedimenti che annullano, revocano e rigettano il beneficio, è possibile presentare un’istanza di riesame (e non un ricorso), data la natura assistenziale della prestazione. Tali istanze possono essere trasmesse alla Sede che ha emanato e comunicato il provvedimento, sia mediante accesso diretto dell’interessato allo sportello, sia tramite posta (fisica e/o elettronica). Ovviamente, solo la PEC o la raccomandata AR certificano l’invio e la relativa data.
Sitografia:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/