Sicurezza alimentare: Farina / Pane / Pasta
In commercio potete trovare i seguenti tipi di farina:
Negli sfarinati è vietata l’aggiunta di qualsiasi sostanza o additivo
PANE
Per pane si intende il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta lievitata preparata con gli sfarinati di grano, acqua e lievito con o senza l’aggiunta di sale.
Se cotto parzialmente deve essere venduto in confezioni singole.
Se precotto e surgelato deve riportare, oltre a tutte le altre indicazioni, la menzione “surgelato”.
I vari tipi di pane esistenti in commercio prendono la denominazione dal tipo di farina con cui sono stati prodotti. Per cui si ha il “pane di tipo 00″,”il pane di tipo 0“, “pane integrale” e così via.
I diversi tipi di pane devono essere venduti in scomparti separati con un cartellino indicante il tipo ed il relativo prezzo.
Non sono consentiti additivi.
Il pane speciale è un pane nel quale è stato impiegato burro, olio di oliva, strutto, latte, mosto d’uva, uve passe, fichi olive, anice origano, zucca, miele, sesamo, malto, e cumino. Il pane speciale deve essere messo in vendita con l’indicazione degli ingredienti aggiunti e con denominazione “pane al…”.
PASTA
In base alla normativa nazionale in Italia la pasta deve essere prodotta esclusivamente con semola di grano duro ed acqua o con semolato di grano duro ed acqua ed assumono rispettivamente la denominazione di “pasta di semola di grano duro” e “pasta di semolato di grano duro“.
Paste speciali
Per paste speciali si intendono le paste contenenti ingredienti alimentari, diversi dagli sfarinati di grano tenero, (carni, latte e derivati, pesce, oviprodotti, grassi, zuccheri, verdure, condimenti, aromi, spezie) rispondenti alle norme igienico-sanitarie.
Le paste speciali devono essere poste in vendita con la denominazione “pasta di semola di grano duro“, completata dalla menzione dell’ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.
Pasta all’uovo
La pasta all’uovo deve essere prodotta esclusivamente con semola e almeno con quattro uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo non inferiore a 200 grammi di uovo per ogni Kg di semola. Le uova possono essere sostituite da una corrispondente quantità di ovoprodotto liquido fabbricato esclusivamente con uova intere di gallina.
Detta pasta deve essere posta in vendita con la denominazione “pasta all’uovo” e deve avere le caratteristiche di umidità massima, contenute in ceneri, proteine ed acidità specificatamente previste dalla legge.
Paste alimentari fresche
E’ consentita la produzione di paste alimentari fresche, anche con l’impiego di farine di grano tenero. L’acidità non deve superare il limite di 6°.
Le paste alimentari fresche poste in vendita allo stato sfuso, devono essere conservate, dalla produzione alla vendita, a temperatura non superiore a + 4°C, con tolleranza di 3°C durante il trasporto, e di 2° negli altri casi. Durante il trasporto dal luogo di produzione al punto di vendita devono essere contenute in imballaggi, non destinati al consumatore finale, che assicurino un’adeguata protezione dagli ambienti esterni e che rechino la dicitura “paste fresche da vendersi sfuse”. La durabilità non può essere superiore a giorni 5 dalla data di produzione.
Altri tipi di paste
E’ possibile rinvenire in commercio, paste alimentari di importazione prodotte con sfarinati di grano tenero o miste di sfarinati di grano tenero e di grano duro.
Si tratta di paste alimentari legalmente prodotti negli altri stati membri della comunità economica che per effetto della libera circolazione delle merci in ambito CE possono essere vendute anche sul territorio nazionale. Esse però sulle confezioni devono riportare chiaramente le indicazioni relative agli sfarinati impiegati.
Principali frodi
Consigli utili per il consumatore
Fonti normative
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