Periodo di riposo annuale
Si sottolineano alcuni punti fondamentali previsti dalla normativa che regola il diritto del lavoratore dipendente ad un periodo di riposo annuale.
Tale aspetto assume una notevole rilevanza giuridica alla luce dei recenti controlli da parte degli organi di vigilanza.
In base al D. Lgs n. 66/2003 art. 10, comma 1 ed all’art. 2109 del codice civile “ il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie non inferiore a quattro settimane ”.
Tale periodo va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Il PERIODO di fruizione delle ferie è scelto dal datore di lavoro in base alle esigenze dell’impresa e agli interessi del prestatore di lavoro (art. 2109 del c.c.).
Il diritto alle ferie, come stabilito dall’ art. 36 comma 3 della Costituzione, è un DIRITTO IRRINUNCIABILE.
Il periodo di quattro settimane non può essere monetizzato ovvero non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
informazioni:
Studio Combi
Consulenza del lavoro – Colf e Badanti
Colico (Lc)
anzianiincasa* 22 febbraio 2019