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L.104/92 Unioni civili e convivenze

Unioni civili e convivenze di fatto

Aggiornamento                                        

Legge 20 maggio 2016, n. 76 e Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 5 luglio 2016

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 213 del 5 luglio 2016 (pubblicata in G.U. 1^ serie speciale – Corte Costituzionale – n. 39 del 28/9/2016) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.33, comma 3, della legge 104/1992

In particolare si evidenzia che:

  • il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n. 76/ 2016, che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di: permessi ex lege n. 104/92
  • la parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di: permessi ex lege n. 104/92, congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs.151/2001

Effetti sulla concessione dei permessi di cui all’art. 33 comma 3, della legge 104/92 ai lavoratori dipendenti del settore privato
Alla luce di quanto disposto dalla legge n.76/2016 e dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 213/2016, i permessi in argomento possono essere fruiti:

  • dalla parte di un unione civile che presti assistenza all’altra parte
  • dal convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge 20 maggio 2016, n.76, che presti assistenza all’altro convivente

 

Effetti sul congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.lgs 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato.

(…) è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

  1. il “coniuge convivente” / la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità.
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”
  3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/ la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti
  4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” ed i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti
  5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti

 

 Modalità di presentazione della domanda

Nelle more delle implementazioni procedurali, gli uniti civilmente -al fine di beneficiare dei 3 giorni di permesso ex lege 104/92 e/o dei periodi di congedo straordinario- e i conviventi di fatto -al fine di beneficiare dei 3 giorni di permesso ex lege 104/92- possono presentare la domanda alla Struttura Inps di competenza, in modalità cartacea.

A tale fine sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione modulistica, i seguenti modelli:

  • SR08 (Domanda di permessi per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità)
  • SR64 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/ la parte dell’unione civile disabile in situazione di gravità)

La domanda deve essere inoltrata all’INPS di competenza tramite Posta Elettronica Certificata (non è sufficiente una email ordinaria) o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello). Si precisa che nella domanda di beneficio il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, lo stato di coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ex comma 36 della legge 76/2016.

Circolare numero 38 del 27-02-2017
 

(Sintesi documento: … grado. Con la presente circolare si forniscono le istruzioni … concessione dei permessi ex lege n . 104/92 e del congedo … della Corte Costituzionale n . 213/2016, i permessi … legge 20 maggio 2016, n . 76, che presti assistenza … come individuato nelle circolari 155/2010 e 32/2012 …)

Sitografia:

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx#

 

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