Sono interamente deducibili dal reddito complessivo della persona con disabilità:
Si considerano di assistenza specifica le spese sostenute per:
Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente.
Per avere diritto alla deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Se il documento di spesa è intestato solo alla persona con disabilità, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto.
Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura della persona con disabilità e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, eccetera), o sotto la loro direzione e responsabilità tecnica.
Non sono deducibili:
In caso di ricovero della persona con disabilità in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.
Le spese detraibili dall’Irpef
Per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall’Irpef del 19%.
In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).
La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico.
Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:
Per le spese effettuate per acquistare telefonini per sordomuti, sussidi tecnici e informatici e cucine, si può fruire della detrazione solo se sussiste il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico informatico e la specifica disabilità. Questo collegamento può risultare dalla certificazione rilasciata dal medico curante o dal certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’Azienda sanitaria locale competente o dalla Commissione medica integrata. Quest’ultimo certificato è lo stesso che il Dm 14 marzo 1998 (modificato dal Dm 7 aprile 2021) richiede per fruire dell’aliquota Iva agevolata.
L’agevolazione può essere riconosciuta anche per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Per averne diritto, è necessario che la persona con disabilità produca, oltre alla “certificazione di invalidità o di handicap” rilasciata dalla Commissione medica pubblica competente, da cui risulti la menomazione funzionale permanente sofferta, la certificazione del medico specialista dell’Asl che attesti il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione.
Anche per le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi (riconosciuti tali in base alla legge n. 381 del 26 maggio 1970) è prevista la detrazione del 19%, sull’intero costo sostenuto, purché si possiedano le certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.
L’agevolazione riguarda le persone con disabilità sensoriali dell’udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Per fruire della detrazione è importante conservare tutte le certificazioni e i documenti di spesa, in quanto potrebbero essere richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.
La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopra elencate può essere usufruita anche dal familiare della persona con disabilità, a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a suo carico.
La documentazione
Riguardo alle certificazioni che la persona con disabilità deve possedere per richiedere le agevolazioni fiscali (deduzione o detrazione), va anzitutto precisato che sono considerati “disabili”, oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992, anche coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.
Anche i grandi invalidi di guerra (articolo 14 del T.U. n. 915/1978) e quelli a essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992.
Per loro, è sufficiente possedere la documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.
Con la risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016 l’Agenzia delle entrate ha precisato che nei casi di grave invalidità o menomazione, per beneficiare della deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica è sufficiente la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992.
La grave e permanente invalidità o menomazione non implica necessariamente la condizione di disabilità grave indicata nell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Per gli invalidi civili senza accertamento della disabilità, invece, la grave e permanente invalidità o menomazione deve essere ravvisata, se non espressamente indicata nella certificazione, quando viene attestata un’invalidità totale e in tutti i casi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento.
Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza). Tale documento potrebbe essere richiesto dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.
In particolare:
In questo caso, se la fattura non viene rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, questi deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.
In alternativa alla prescrizione medica, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente può presentare un’autocertificazione (anche con sottoscrizione non autenticata, se accompagnata da una copia del documento di identità).
La dichiarazione va conservata insieme al documento di spesa e deve attestare la necessità della protesi (per il contribuente o per il familiare a carico) e il motivo per la quale è stata acquistata
sitografia:
Anzianiincasa* 2022