(L. 104/1992 art. 33 D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L. 183/2010 e dal D.lgs. 119/2011)
PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL’ART. 33 DELLA LEGGE 104/92
I PERMESSI RETRIBUITI SPETTANO AI LAVORATORI DIPENDENTI:
I PERMESSI RETRIBUITI NON SPETTANO
QUANDO SPETTA
Spettano ai lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time) assicurati per le prestazioni economiche di maternità, quando la persona che li richiede o per la quale sono richiesti si trovi in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata e non sia ricoverata a tempo pieno
COSA SPETTA
I lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare alternativamente di:
Si riporta di seguito la distinzione, specificata nei successivi punti a) – b) – c) delle modalità di fruizione dei benefici da parte dei genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonchè del coniuge, dei parenti e affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità grave di
a) I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età inferiore ai tre anni, possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto (perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di:
I genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni di permesso alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile. Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese
b) I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra tre e otto anni possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto (perché ad esempio è casalingo/a, lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di:
I genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni di permesso alternativamente, sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile. Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese
c) I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di:
1 – Tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore). A titolo esemplificativo sono
I genitori adottivi o affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi otto anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso
ESTENSIONE DEL DIRITTO AI PARENTI E AGLI AFFINI DI TERZO GRADO DELLA PERSONA CON DISABILITÀ GRAVE
In tutti i casi sopra esposti, il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010 – circ. 155/2010)
L’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono
La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti)
Per quanto concerne le patologie invalidanti, ai fini dell’individuazione di tali patologie si prendono a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000
Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri (msg 15995/07 – msg 16866/2007)
Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore opera un limite orario mensile. Tale limite massimo mensile fruibile è uguale all’orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3 (msg 16866/2007)
I REQUISITI
Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010)
Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto (circ. 32/2012) sono :
Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di disabilità grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha l’obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito al proprio datore di lavoro (D.lgs. 119/2011)
REFERENTE UNICO (D.lgs. 119/2011)
I permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/92 ed il congedo straordinario di cui all’art. 42 del D.lgs. 151/2001 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità
E’ fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non può utilizzare il congedo straordinario
La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità
QUANTO SPETTA
Permessi retribuiti e ANF
Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare (circ. 199/1997)
FERIE E TREDICESIMA MENSILITÀ
La quota della 13° mensilità (msg 13032/2005), o altre mensilità aggiuntive, è inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità e pertanto già corrisposta a carico dell’Istituto. Da parte del datore di lavoro quindi non è dovuta la corresponsione della quota relativa alla gratifica natalizia in quanto già compresa nell’indennità erogata dall’Inps
LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
(Circ. 80/1995, punto 4, circ. 119/1980, messaggio n. 28997/2010)
I pagamenti delle prestazioni a sostegno del reddito possono avvenire anche all’estero (msg. 000237 del 09.04.2003)
PART-TIME VERTICALE
(Circ. 133/2000, punto 3.2)
Nel caso di part-time verticale limitato ad alcuni giorni del mese (ad orario pieno o ad orario ridotto), il numero dei giorni di permesso deve essere ridimensionato proporzionalmente e arrotondato all’unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore
LAVORO AGRICOLO
Lavoro agricolo a tempo determinato
(mod. HAND/Agr. Msg. 39956/2004).
Nel caso di un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, il riconoscimento dei 3 giorni di permesso è possibile solo se i lavoratori sono occupati con contratto stagionale di almeno un mese e l’attività lavorativa articolata su 6 giorni della settimana o 5 giorni se effettuano la settimana corta
LAVORI SOCIALMENTE UTILI
Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità (LSU/LPU) senza riduzione o sospensione dell’assegno (le domande e la documentazione vanno presentate al soggetto utilizzatore e non all’Inps – Circ. 86/1999, punto g) Msg. 671 del 10.07.2003) spettano 3 giorni al mese (Circ. 80/95, punto 1) anche frazionabili in ore (msg 15995/07 e msg 16866/2007)
CUMULABILITA’ DEI PERMESSI
Il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari giornalieri e i permessi mensili, da fruire alternativamente, sono compatibili con la fruizione del normale congedo parentale e del congedo per malattia del medesimo figlio fruito dall’altro genitore (art. 42, comma 4, D.lgs. 151/2001)
E’ compatibile la fruizione dei permessi orari ex lege n. 104/1992 per un figlio con disabilità grave inferiore a 3 anni e dei permessi orari (c.d. per allattamento) per altro figlio
Durante la fruizione del prolungamento del congedo parentale o dei permessi orari, entrambi i genitori non possono fruire del congedo straordinario ex art. 42, c.5 T.U.
Permane l’impossibilità, da parte di entrambi i genitori, di fruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 durante il periodo di congedo straordinario, trattandosi in tal caso, di benefici diretti al medesimo fine (msg. n. 22912/2007), è invece possibile nello stesso mese fruire di un periodo di congedo straordinario e per un altro periodo dei permessi ai sensi dell’art. 33, c. 3, Legge n. 104/1992 a condizione che non si sovrappongano (circ. n. 53/2008)
Si sottolinea inoltre, che come indicato nella circolare n. 155/2010, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese
Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso dei due soggetti interessati non devono necessariamente essere fruiti nelle stesse giornate (msg. 24705/2011)
Pluralità dei soggetti disabili
Qualora assista più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi tenendo presente che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora uno dei genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (circ. n. 32/2012)
RICORSI
Avverso i provvedimenti di reiezione delle domande di permessi retribuiti, è possibile fare ricorso al Comitato Provinciale della Struttura territoriale Inps competente rispetto alla residenza del lavoratore (Circ. 182/1997, punto 11)
Il ricorso al Comitato Provinciale non preclude la possibilità di adire le vie giudiziarie
CERTIFICAZIONE PROVVISORIA
Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92) entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 circ. n. 32/2006)
Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite per aver fruito di tali permessi retribuiti
DURATA DELLA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA
La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all’accertamento definitivo (circ. 53/2008, punto 5)
LA DOMANDA
La presentazione delle domande dei permessi retribuiti (L.104/92) deve essere effettuata in modalità telematica (circ. 117/2012) attraverso uno dei seguenti tre canali:
La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione, non scade alla fine dell’anno solare (msg 39956 del 9.12.2004), non deve essere rinnovata annualmente allo scadere dei 12 mesi di validità (circ. 53/2008 punto 4), dovrà essere completa delle previste dichiarazioni di responsabilità e, entro 30 giorni dal cambiamento , il richiedente i permessi dovrà comunicare le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta (circ. 53/2008 punto 4)
La domanda va ripresentata solo in caso di riconoscimento temporaneo della disabilità grave (circ. 53/2008 punto 4) e nell’evenienza di variazione del datore di lavoro
Ai fini della concedibilità dei permessi il lavoratore dovrà fornire informazioni in merito a:
N.D.R. (*) Si precisa che per i familiari che assistono il disabile grave e lavorano in alcuni settori del pubblico impiego il frazionamento ad ore attualmente non è possibile
N.B. Informazioni tratte dal sito dell’ INPS