La retta per l’assistenza ai malati di Alzheimer in RSA è a carico dello Stato.
Nota alla Sentenza del Tribunale di Monza n. 617 depositata l’1.3.2017.
La vicenda giudiziaria nasce dalla proposizione di opposizione nei confronti di un decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto da una residenza per anziani circa il pagamento di rette per il ricovero di una persona anziana affetta da morbo di Alzheimer da parte del figlio che si era obbligato al pagamento delle stesse all’inizio del ricovero.
Tramite l’opposizione, oltre alla richiesta di declaratoria di nullità dell’ingiunzione per essere la paziente 100% invalida a causa della patologia neuro – degenerativa, veniva richiesta la dichiarazione di nullità del contratto di ospitalità in quanto contrario a norme imperative ex art. 1418 c.c. nonché la restituzione di quanto fino ad allora versato.
Il Giudice monzese ha accolto l’opposizione, condannando contestualmente anche alla restituzione di quanto previamente versato facendo propri i ragionamenti di Cassazione n. 4558/2012 e della recentissima Cassazione n. 22776/2016 in particolar modo premettendo che, sulla base della riforma sanitaria del 1978, tutti i cittadini hanno diritto all’erogazione gratuita delle prestazioni di carattere sanitario ed anche perché in virtù di quanto disposto dall’art. 30 della Legge n. 730/1983 gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio – assistenziali sono a carico del fondo sanitario nazionale: in sostanza la norma e la sua interpretazione di legittimità hanno assegnato preminente rilievo alla natura sanitaria di parte delle prestazioni erogate che assorbono in sé anche le prestazioni di mera assistenza e supporto (Cassazione S.U. n. 1003/1993).
Del resto l’interpretazione della Cassazione sull’art 30 è poi rafforzata dall’art. 1 DPCM 1985 che precisa essere attività di rilievo sanitario quelle che richiedano personalmente tipologie d’intervento proprie dei servizi socio assistenziali, purché diretti immediatamente ed in via prevalente alla tutela della salute e siano estrinsecate in interventi a sostegno dell’attività sanitaria di cura e/o riabilitazione fisica e psichica del medesimo paziente; infine, sul tema, anche il DPCM 14.2.11 ha distinto prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di competenza dei Comuni con partecipazione alla spesa da parte dei cittadini e “prestazioni socio – sanitarie ad elevata integrazione sanitaria a carico del SSN”.
Valutato, dunque, essere questo il quadro normativo in materia, il Giudice è passato ad esaminare lo stato di salute della paziente per cui si richiedeva la retta e, alla luce della documentazione prodotta, ha evidenziato la presenza di una forma di demenza molto grave che necessitava di un’attività medica e di vigilanza ben oltre la mera attività di assistenza: a causa della malattia, infatti, la degente non aveva alcuna autonomia personale nello svolgimento dell’attività della vita quotidiana; ed infatti non era in grado di deambulare o nutrirsi autonomamente, necessitava di due operatori per passare dal letto alla carrozzina ed inoltre soffriva di piaghe da decubito e di una neoplasia al seno.
Da quanto sopra è risultato evidente, per il Tribunale, che le prestazioni occorrenti per la cura della paziente erano a carattere prevalentemente sanitario e, di conseguenza, per legge e giurisprudenza, a completo carico del SSN; da ciò discendendo anche la nullità del decreto ingiuntivo emesso oltre alla dichiarazione di nullità dell’impegno assunto dal figlio per il pagamento delle rette in quanto trattasi di promessa unilaterale affetta da inesistenza della causa debendi: per tali motivi si è aggiunta la condanna alla restituzione di quanto precedentemente versato alla struttura e la condanna alle spese di lite.
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